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Il perito assicurativo


La professione del Perito assicurativo è regolamentata dalla Legge n° 166 del 1992 che ha istituito questo ruolo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della Legge n° 990/69 (relativa all'assicurazione obbligatoria). Suo compito è la redazione di una relazione descrittiva (valutazione) sull'entità del danno, attraverso la quale la compagnia assicurativa stabilirà l'indennizzo da corrispondere al danneggiato. Nel caso sia un privato a rivolgersi direttamente al perito, questi presenterà la relazione alla compagnia per controbattere la proposta di risarcimento. Un'altra attività propria di questo professionista è la ricostruzione dell'incidente stradale in ambito giudiziario: in tal caso il perito è chiamato da un magistrato o interpellato dalle parti.
La legge n° 166/92 stabilisce che possano esercitare l'attività solamente i professionisti iscritti nel Ruolo. I requisiti per l'iscrizione sono:
- il possesso di un diploma di scuola superiore o di laurea;
- il superamento di una prova di idoneità, mediante esame scritto e orale.
L'esame si svolge una volta ogni due anni e ne viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito www.isvap.it

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